Il personale dipendente della fondazione puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se cio' non pregiudica il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

  • a)al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • b)alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
  • c)al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione. 13 Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100

13

Il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile."

Testo vigente dal 1 luglio 2010

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1996 al 1 luglio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100

    Il D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2010, n. 100 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e' condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;367~art23 · fonte del testo

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