Art. 17 — Conservazione dei diritti
I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
- a)abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali;
- b)abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
- c)abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
- d)abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.
Testo vigente dal 11 luglio 1996
