Art. 4 — Trasformazione ed eliminazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.
Abrogato dal 15 novembre 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.
Abrogato dal 15 novembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2005 al 15 novembre 2012. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euroaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36~art4 · fonte del testo
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