All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Testo vigente dal 19 ottobre 1999
