Gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, come modificato dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Art. 5-bis. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro, a condizione che:

  • a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
  • b)dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. 2. Il diritto di cui al comma 1 e' inoltre riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli ascendenti del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso titolare, nonche' ad eventuali altri familiari a carico, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle seguenti condizioni:
  • a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
  • b)il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286. 3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento rinnovabile, di validita' decennale, denominato: ''carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' pure rilasciata, con le modalita' di cui all'articolo 5-quinquies, una carta di soggiorno di validita' uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di cui al comma 1. Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, a condizione che:
  • a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
  • b)dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. 2. Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto 1egiativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
  • a)siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
  • b)il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. 3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia loro un documento, di validita' limitata alla durata della formazione, denominato: ''carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea si applica il disposto di cui all'articolo 5-bis, comma 4. Art. 5-quater. - 1. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per le persone di cui agli articoli 5-bis, comma 2, e 5-ter, comma 2, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 1 e 2, e 5-ter, commi 1 e 2, sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste. Art. 5-quinquies. - 1. Le carte di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 3 e 4, e 5-ter, commi 3 e 4, sono rilasciate su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno previa esibizione all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo:
  • a)del passaporto, della carta d'identita' o di altro documento di identificazione equipollente;
  • b)del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o dell'originale o copia autenticata della polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita'. 2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma 1, e' inoltre richiesta la produzione:
  • a)da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della documentazione prevista dallo Stato di origine o di provenienza, attestante la disponibilita' di un reddito, eventualmente comprensivo di pensione o rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, non inferiore a quello di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), o di altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo;
  • b)da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-ter, comma 1, e per i loro eventuali familiari a carico:
  • 1)di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilita' di risorse economiche tali da evitare che il titolare del diritto di soggiorno e gli eventuali familiari a carico possano costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia o, a scelta, di qualsiasi altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;
  • 2)del certificato di iscrizione del titolare del diritto di soggiorno al corso di formazione professionale o al corso di studi universitari con l'indicazione della durata del corso stesso, ovvero di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione;
  • c)per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della documentazione attestante la disponibilita' del reddito richiesto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera b), o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' dello stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo;
  • d)per i familiari a carico dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, e 5-ter, comma 1, della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ovvero di documentazione pertinente comprovante:
  • 1)l'esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre condizioni richieste ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile;
  • 2)la condizione di familiare a carico; tale condizione non deve essere comprovata per i figli minori. 3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si stabiliscono coloro che beneficiano del presente decreto legislativo riceve le dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2. 4. Il rilascio e il rinnovo delle carte di soggiorno e dei certificati a tali fini necessari sono gratuiti.".

Testo vigente dal 19 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-02;358~art1 · fonte del testo

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