Art. 22 — Indennità di bilinguismo
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi: "L'indennita' di bilinguismo, qualora sia prevista, e' calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta. Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado piu' elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennita' di cui al comma precedente e' calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
