Art. 15 — Spese di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo
Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, e' sostituito dal seguente: "Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.". Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
