Art. 10 — Formazione e addestramento
Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.".
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
