Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

  • a)dopo l'art. 18 sono inseriti i seguenti: "Art. 18-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati. Art. 18-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
  • a)attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
  • b)danno diritto all'attivita' di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
  • c)sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
  • a)attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
  • b)danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attivita' di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche indicate negli allegati;
  • c)sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualita' di odontoiatra specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.";
  • b)nell'allegato A, alla lettera a), le parole: "nella Repubblica federale di Germania" sono sostituite con le parole: "in Germania" e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "k) in Spagna: licenciado en odontologia;
  • l)in Portogallo: medico dentista";
  • c)nell'allegato B: alla lettera a), il punto: "2" e' soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "k) in Spagna: 'licenciado en odontologia' rilasciato dalle universita';
  • l)in Portogallo: 'carta de curso de licenciatura en medicina dentaria' (diploma di studio in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.";
  • d)nell'allegato C, punto I, Ortodonzia, e' aggiunta la voce: "in Grecia: ''Titlos tes Odontiatrikes eidikotetas tes Orthodontikes'' (titolo che attesta una formazione specifica in ortodonzia) rilasciato dall'autorita' competente riconosciuta a tal fine.".

Testo vigente dal 10 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353~art3 · fonte del testo

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