Art. 5 — Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN
[1]Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
- a)degli allegati A e B dell'ADR;
- b)dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e c)
[2]dei regolamenti allegati all'ADN.
Testo vigente dal 11 marzo 2010
