Art. 3 — Disposizioni generali
Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:
- a)((negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;))
- b)((nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;))
- c)((nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", ove opportuno)).
Testo vigente dal 3 aprile 2025
