Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:

  • a)((negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;))
  • b)((nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;))
  • c)((nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", ove opportuno)).

Testo vigente dal 3 aprile 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2023 al 3 aprile 2025. 13 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio tolto: 2023 aggiunto: 2025, restando inteso che i termini tolto: «parte contraente» aggiunto: "parte contraente" sono sostituiti dai termini tolto: «Stato membro» aggiunto: "Stato membro", ove opportuno;

b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio tolto: 2023 aggiunto: 2025, restando inteso che i termini tolto: « aggiunto: "Stato contraente del RIDtolto: »aggiunto: " sono sostituiti dai termini tolto: «Stato membro» aggiunto: "Stato membro", ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio tolto: 2023 aggiunto: 2025, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali tolto: «parte contraente» aggiunto: "parte contraente" e' sostituito con tolto: «Stato membro» aggiunto: "Stato membro", ove opportuno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;35~art3 · fonte del testo

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