Art. 6 — Contestazioni e reclami
L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facolta' di proporre reclamo ai sensi del comma 2. I reclami relativi alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.
Testo vigente dal 6 marzo 2008
