L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art10 · fonte del testo

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