Art. 18 — Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u
Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
