Art. 14 — Vigilanza ispettiva
Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. e' sostituito dal seguente: " 3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
