Art. 1
Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente";
- b)dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".
Testo vigente dal 10 ottobre 1997
