L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Individuazione dei responsabili dei servizi). - 1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i responsabili di servizi nell'ambito dei dipendenti dell'ente, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le comunita' montane, l'organo esecutivo puo', con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilita' dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione. 3. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'. 4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
