All'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
