Al comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente" sono sostituite dalle seguenti: "Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
