All'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.";
- b)alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto da norme speciali".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
