Art. 8 — Concorso per la nomina a primo dirigente
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 2000 al 7 luglio 2017. 425 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
tolto: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
tolto: b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
tolto: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
tolto: b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
tolto: c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
tolto: d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
tolto: a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;
tolto: b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
tolto: c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
tolto: d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art8 · fonte del testo
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