Art. 5-quater — Dimissioni dal corso di formazione
Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
- a)dichiarano di rinunciare al corso;
- b)non ottengono il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia;
- c)non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
- d)non superano l'esame finale del corso. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
