Art. 175 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

(( Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:

  • a)non superino gli esami del corso;
  • b)non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;
  • c)dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
  • d)non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;
  • e)non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
  • f)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
  • g)siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
  • h)siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 21 parole tolte, 354 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa dataaggiunto: Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:

aggiunto: a) non superino gli esami del corso;

aggiunto: b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e ai servizi di istituto;

aggiunto: c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

aggiunto: d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;

aggiunto: e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

aggiunto: f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

aggiunto: g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art175 · fonte del testo

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