Art. 15 — Funzioni del Ministero dell'ambiente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
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3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2005 al 29 luglio 2015. 582 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriati che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 mangio 1988, n. 175, e successive modifiche. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la Conferenza unificata, e al Ministero dell'interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto e' emanato di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento. Il Ministero dell'ambiente:
tolto: a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
tolto: b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte 1, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
tolto: c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8;
tolto: c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati suoli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, puo' avvalersi anche della segreteria tecnica gia' ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;334~art15 · fonte del testo
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