Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilita' dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 3 febbraio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331~art5 · fonte del testo