Art. 5 — Disposizioni finanziarie
Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilita' dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 3 febbraio 2005
