Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

  • a)«rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
  • b)«operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;
  • c)«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
  • 1)un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 1.1) gas; 1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica; 1.3) riscaldamento; 1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
  • 2)servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
  • d)«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
  • e)«rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s;
  • f)«opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o piu' elementi di un'infrastruttura fisica;
  • g)«ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu' di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
  • h)«organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
  • 1)sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
  • 2)sono dotati di personalita' giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione e' posta sotto la vigilanza di tali autorita' o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e' costituito da membri piu' della meta' dei quali e' designata dallo Stato, da autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
  • i)«infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprieta', destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;
  • l)«infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
  • m)«punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocita';
  • n)«Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche.

Testo vigente dal 9 marzo 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33~art2 · fonte del testo

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