Art. 13 — Clausola di invarianza finanziaria
Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 9 marzo 2016
