Art. 32 — Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
- a)i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Testo vigente dal 23 giugno 2016
