Art. 30 — Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Testo vigente dal 23 giugno 2016
