Art. 20 — Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Testo vigente dal 23 giugno 2016
