Art. 2 — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».
Testo vigente dal 19 novembre 2003
