Art. 1 — Acquisto delle azioni proprie
Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile e' sostituito dal seguente: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 cosi' recita: "Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
- b)avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle societa' controllante e di quella controllata;
- c)prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
- d)prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90". - La direttiva del Consiglio 92/101/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 347 del 28 novembre 1992. - La direttiva del Consiglio 77/91/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977.
Testo vigente dal 26 maggio 1994
