Art. 41 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993
All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
- b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
