Art. 8 — Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
All'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale e' fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.».
Testo vigente dal 20 marzo 2024
