Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1999 al 11 novembre 2001. 561 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: L'agenzia svolge compiti relativi a:

tolto: a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di' cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e, f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

tolto: b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensita' ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tolto: c) le attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

tolto: 1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

tolto: 2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

tolto: 3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

tolto: d) l'attivita' tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

tolto: f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

tolto: g) l'attivita' di formazione in materia di protezione civile;

tolto: h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilita' e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

tolto: i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

tolto: l) l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate;

tolto: m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attivita' di protezione civile;

tolto: n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumita'. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

tolto: a) per le attivita' di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tolto: b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 1 compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2001, N. 343, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art81 · fonte del testo

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