Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 1, comma 3, lettera a), entra in vigore il 1° luglio 2018. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono imputare alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i contributi gia' versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015. Per il 2015 l'importo dei contributi previsti dall'articolo 96.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' determinato tenendo conto dei contributi indicati al comma 2, anche se gia' impiegati per interventi attuati dopo il 3 luglio 2015. In deroga a quanto previsto dall'articolo 96.1, comma 5, per le eventuali obbligazioni assunte in relazione a interventi deliberati dopo il 3 luglio 2015 in conformita' della legislazione vigente i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rispondono con la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta fermo l'obbligo di raggiungere il livello-obiettivo secondo quanto previsto dall'articolo 96.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi e' pari a:

  • a)20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
  • b)15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
  • c)10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non e' in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo e' determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Si applica l'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro 12 mesi da tale data a quanto previsto dall'articolo 96-bis.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'articolo 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 8 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30~art4 · fonte del testo

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