Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, ((previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)), di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. Per la grave inosservanza degli ((obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento)), nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2022, N. 139)). In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Testo vigente dal 29 settembre 2022

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Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2011 al 29 settembre 2022. 61 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti tolto: dall'articolo 3 aggiunto: dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (tolto: CE) n. 924/2009aggiunto: UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consigliotolto: , del 16 settembre 2009 aggiunto: del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o … da 50.000 euro a 150.000 euro. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo tolto: 4 aggiunto: 6, paragrafi 1 e tolto: 3 aggiunto: 2, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di … ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri. tolto: Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2022, N. 139. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-01-21;3~art1 · fonte del testo

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