Art. 6 — Ruolo normale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 2002 al 9 ottobre 2010. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;298~art6 · fonte del testo
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