Art. 27 — Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;298~art27 · fonte del testo
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