Art. 8 — Monitoraggio e valutazione
Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attivita' di cui al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualita' della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonche' di ricaduta economicofinanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attivita' di valutazione. Il MURST nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunita' europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
4Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 12 agosto 2012
