Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al medesimo articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e aggiorna i criteri ambientali minimi gia' in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.
Testo vigente dal 6 marzo 2026
