Art. 15 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
Testo vigente dal 18 marzo 2017
