Art. 18 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 maggio 2014
