Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e' autorita' competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne da' notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, puo' disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene conto dei seguenti criteri:

  • a)luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
  • b)luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
  • c)luogo in cui risiede, dimora o e' domiciliato l'indagato o l'imputato;
  • d)prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni;
  • e)maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni;
  • f)omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
  • g)ogni altro fattore ritenuto pertinente. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorita' competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo. Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.

Testo vigente dal 7 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29~art8 · fonte del testo

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