Art. 4 — Collegio sindacale
Il collegio sindacale:
- a)verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- b)vigila sull'osservanza della legge;
- c)accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. ((3. Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed e' composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute)) 9 Il direttore generale nomina il collegio sindacale. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207
1La Corte costituzionale, con la sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo limitatamente alle parole "di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In caso di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e chirurgia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universita'".
D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200
9Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale.
Testo vigente dal 31 dicembre 2022
