Art. 8 — Direttore generale
Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato di indirizzo, e' responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto; tale partecipazione e' esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
- a)predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
- b)assicura le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle attivita' e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
- c)adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
- d)stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c). ((Il direttore generale e' scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato; al direttore generale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e' di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, e in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente)).
Testo vigente dal 7 giugno 2025
