Art. 8 — Consultabilità di documenti
Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'", e' inserito, in ultimo, il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.". ((IL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Testo vigente dal 1 maggio 2004
