Art. 19 — Ulteriori compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche

Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3. ((Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente)) Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. ((In esito alla predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile)).

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2011 al 25 marzo 2012. 78 parole aggiunte.

… nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3. aggiunto: Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica … fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capoaggiunto: . In esito alla predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art19 · fonte del testo

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