Art. 9 — Divieto di esercizio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 aprile 2020, n. 37.
Abrogato dal 10 giugno 2020
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2001 al 10 giugno 2020. 378 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'autorita' marittima adotta un provvedimento di divieto di esercizio di un'unita' a servizio di linea, fino a che non abbia verificato la rimozione del pericolo e il rispetto delle disposizioni del presente decreto, qualora:
tolto: a) non sia stata confermata, nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, la rispondenza ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5;
tolto: b) siano state accertate irregolarita' nell'ambito di una visita specifica, ai sensi degli articoli 6 e 8, che costituiscano un pericolo immediato per la sicurezza dell'unita' o per la vita del suo equipaggio nonche' dei passeggeri;
tolto: c) sia stata accertata una non conformita' agli strumenti comunitari elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato per la sicurezza dell'unita' o per la vita del suo equipaggio nonche' dei passeggeri;
tolto: d) l'amministrazione non sia stata consultata dall'autorita' di bandiera nelle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 o comma 4. L'autorita' marittima adotta il provvedimento di cui al comma 1 qualora un'unita' abbia effettuato una serie di collegamenti qualificabili come servizio di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 2, senza aver ottemperato alle prescrizioni del presente capo. Nel caso in cui in un'unita' gia' adibita a un servizio di linea siano state accertate irregolarita' dalle quali non derivi pericolo immediato per la sicurezza dell'unita', dell'equipaggio o dei passeggeri, l'autorita' marittima prescrive alla societa' di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine. L'autorita' marittima verifica che le irregolarita' siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione dell'unita'. Il provvedimento motivato di divieto di esercizio di un'unita' ancora non adibita a servizio di linea e' adottato al termine della visita specifica iniziale. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, le spese inerenti alle visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonche' quelle per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, sono poste a carico della societa', sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;28~art9 · fonte del testo
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