Art. 6 — Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria
Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalita' di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 22 agosto 1997
